Il 14 luglio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale dello scorso 10 aprile relativo all’offerta di lavoro congrua, proposta ai percettori dell’Assegno di Ricollocazione all’interno del progetto personalizzato per il reinserimento nel mondo del lavoro.
Questi, infatti, si impegnano a stipulare un patto di servizio mediante i centri per l’impiego di ricollocarsi nel mercato del lavoro e la definizione delle condizioni per determinare se un’offerta di lavoro è congrua o meno permette ai percettori di indennità di conservare o perdere il diritto a questo tipo di beneficio.
Per definirsi <<congrua>>, l’offerta di lavoro deve tener conto della coerenza tra l’offerta stessa e le competenze maturate dal lavoratore nel programma di reinserimento, della distanza dal domicilio al luogo di lavoro, dei tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblici e della durata della disoccupazione.
Per chi percepisce già l’indennità di disoccupazione il decreto fa riferimento anche alla retribuzione, che deve essere superiore di almeno il 20 per cento rispetto all’indennità di disoccupazione percepita nel mese precedente, da considerare escludendo l’integrazione a carico dei cosiddetti fondi di solidarietà.
Il Decreto individua tre categorie in base alla durata dello stato di disoccupazione, distinguendo i disoccupati da 0 a 6 mesi dai disoccupati da oltre 6 mesi fino a 12 mesi e da quelli che non sono impiegati da più un anno.
Per quei soggetti in stato di disoccupazione da più di dodici mesi, ad esempio, l’offerta di lavoro risulta congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio o comunque è mediamente raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Le stesse condizioni variano per le altre due categorie e si rifanno a quanto concordato nel patto di servizio con i centri per l’impiego.
Nel decreto sono inserite anche le tipologie di contratto considerate congrue in base alla durata, a tempo indeterminato o indeterminato ma non inferiore a tre mesi, all’orario di lavoro a tempo pieno o comunque non inferiore all’80% in meno rispetto all’ultimo contratto di lavoro e, infine, alla retribuzione che non deve essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
Le informazioni minime che un’offerta di lavoro deve contenere ruotano attorno a questi aspetti e riguardano inoltre il luogo e l’orario di lavoro, oltre che le mansioni richieste al lavoratore.