Il sistema duale è un sistema di formazione e lavoro che vede un vantaggio reciproco per studenti e aziende
Il sistema duale è un sistema di formazione e lavoro che vede un vantaggio reciproco per studenti e aziende. Una cerniera fra scuola e lavoro che vede impegnate le istituzioni scolastiche, le istituzioni formative e i datori di lavoro collaborare fianco a fianco per costruire una figura professionale adeguata alle esigenze dell’impresa. È un modello di formazione professionale che intende favorire l’occupabilità giovanile, promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché contrastare la dispersione scolastica.
Ma cosa vuol dire “DUALE”?
È “duale”, perché:
• l’apprendimento si svolge in due luoghi, egualmente formativi: nell’impresa e nell’istituzione formativa, dove la caratteristica fondamentale della formazione consiste nell’“imparare lavorando” direttamente in azienda e nell’apprendimento delle basi teoriche culturali, scientifiche e tecnologiche a scuola, combinando l’apprendimento basato sul lavoro con l’apprendimento formale in ambiente scolastico, in modo integrato.
• la persona coinvolta nel processo formativo ha formalmente un doppio status di studente e di lavoratore.
Si realizza principalmente attraverso il “contratto di apprendistato di primo livello” che diventa, in questo quadro, la forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro poiché consente, da un lato, il conseguimento di un titolo di studio e, dall’altro, l’esperienza professionale diretta, semplice nella gestione e con data di conclusione certa. Per tutelare l’evoluzione degli stili di apprendimento dei giovani in relazione alla loro età e la gradualità nell’affrontare i contesti sfidanti delle esperienze in alternanza, i percorsi potranno combinare e variare negli anni le ore dedicate all’apprendimento esperienziale, con metodologie formative protette, in laboratori, scuola impresa, tirocinio ed apprendistato. Inoltre è possibile promuovere esperienze anche all’estero per l’acquisizione di nuove o differenti competenze emergenti. Alla fine di questo percorso i giovani possono conseguire la Qualifica professionale, il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore, il Certificato di specializzazione tecnica superiore, l’Anno integrativo per l’accesso all’esame di stato, le Competenze di base o trasversali, i Diplomi, Dottorati, Master, Diploma ITS, Lauree Triennali e Magistrali, Master di I e II livello, l’Attività di ricerca e infine il Praticantato per l’accesso alle professioni degli ordini professionali.
Il periodo di apprendistato ha la durata minima di 6 mesi, mentre la durata massima è in funzione del titolo di studio da conseguire o della qualificazione professionale. Una volta terminato il periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Numerosi benefici sono a disposizione delle imprese che vogliono assumere giovani che abbiano terminato il percorso “Duale”:
- Vantaggi economici: benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale e incentivi all’assunzione;
- Selezione: possibilità di scegliere tra i migliori studenti dei percorsi di formazione;
- Formare competenze specifiche per l’azienda di appartenenza con il supporto dell’Istituzione Formativa;
- Condivisione coordinamento con ente formativo, cura educativa oltre che formativa;
- Nessun obbligo di conferma al termine del contratto;
- Contratto non vincolante, minimo di 6 mesi e applicazione delle tutele crescenti;
- Contribuire alla crescita culturale, educativa e professionale dei giovani, svolgendo un importante ruolo sociale, con ritorno di immagine.
Per il 2019 e gli anni successivi, è stato confermato un particolare regime agevolato per l’apprendistato cd. “duale”. L’incentivo consiste in un esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di euro 3.000 su base annua. L’esonero spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato – a tutele crescenti – di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il titolo di studio deve esser stato acquisito da non più di sei mesi.
È possibile assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento dell’assunzione. L’INPS ha chiarito che in questi casi il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. Inoltre, l’apprendista può essere assunto fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale. È sempre la contrattazione collettiva a stabilire, poi, le regole di avanzamento retributivo.
In maniera alternativa rispetto al sotto-inquadramento, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. Infine, le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Quali sono gli step?
- Periodo di apprendistato di 1° livello: è il periodo necessario a conseguire il titolo cui è finalizzato il contratto o ad acquisire le competenze proprie del mestiere.
- Redazione di un Protocollo: ovvero un accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall’istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all’impresa.
- Redazione PFI (Piano formativo individuale): un documento che deve essere contenuto in forma sintetica all’interno del contratto di lavoro e che precisa il progetto formativo del percorso di apprendistato. La redazione del PFI è a carico dell’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa nel caso dell’apprendistato di I e IIl livello, mentre è a carico dell’impresa nel caso dell’apprendistato di II livello.
- Possibilità di Clausola di stabilizzazione: ovvero l’obbligo per le sole aziende con più di 50 dipendenti, per i contratti di apprendistato professionalizzante, di stabilizzare almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti prima di procedere ad assumerne di nuovi.
- Presenza di “due Tutor” che accompagneranno il giovane e l’azienda durante tutto il percorso.
- Un Tutor formativo: il quale supporta l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora il percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
- Un Tutor aziendale: il quale favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo supporta nel percorso di formazione interna, trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e in collaborazione con il tutor formativo fornisce elementi utili alla valutazione. Questa figura può essere anche lo stesso datore di lavoro.
Consulta il Rapporto INAPP su Duale https://inapp.org/it/eventi/la-italiana-al-sistema-duale