La nuova disciplina regionale entrata in vigore l’1 ottobre 2017
Con la delibera n.533 del 9 agosto 2017, la Regione Lazio ha recepito le nuove linee guida sui tirocini extra-curriculari adottate dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome con l’Accordo del 25 maggio 2017.
La regolamentazione sarà valida a partire dall’1 ottobre 2017. Vediamo nel dettaglio alcuni importanti aspetti contenuti nella nuova disciplina. Innanzitutto i tirocini, che possono essere formativi e di orientamento o di inserimento/ reinserimento lavorativo, sono destinati alle seguenti tipologie di soggetti: lavoratori in stato di disoccupazione e persone prive di impiego; lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; lavoratori a rischio di disoccupazione; persone già occupate in cerca di altra occupazione; persone disabili; persone svantaggiate; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; vittime di tratta.
Il tirocinio viene realizzato tramite il progetto formativo individuale (PFI), in cui il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante concordano gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione.
La platea dei soggetti promotori è molto ampia e comprende, oltre ad esempio ai centri per l’impiego, le scuole, le università, anche i servizi per il lavoro con accreditamento regionale e i soggetti autorizzati all’intermediazione dall’ANPAL nonché la stessa Agenzia. L’elenco regionale dei soggetti ospitanti è disponibile sul canale “Lavoro” del sito della Regione Lazio.
La durata del tirocinio varia a seconda dei destinatari ed è compresa tra un minimo di 14 giorni – per gli studenti durante il periodo estivo – e un massimo di 24 mesi – per le persone disabili. È prevista la possibilità di rinnovare il tirocinio una sola volta; in questo caso è necessario indicare nel patto formativo le competenze da integrare in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
Soggetti ospitanti possono essere imprese, fondazioni, enti pubblici, associazioni e studi professionali; la sede di realizzazione del tirocinio deve essere ubicata nel territorio regionale.
In caso di soggetto multilocalizzato, con almeno una sede operativa o sede legale nella Regione Lazio, sarà possibile scegliere la normativa regionale di riferimento.
Per quanto riguarda le condizioni di attivazione, il tirocinio non può essere attivato se, nei due anni precedenti, il destinatario ha avuto con il soggetto ospitante una collaborazione, un incarico o un rapporto di lavoro. Queste restrizioni non valgono nel caso del lavoro occasionale accessorio (d.lgs. n. 81/2015) svolto per un massimo di 30 giorni nei 6 mesi precedenti e per il lavoro occasionale (legge n. 96/2017) svolto presso lo stesso soggetto ospitante nei 180 giorni precedenti e per un massimo di 140 ore.
Il numero di tirocini attivabili varia in proporzione al numero di dipendenti a tempo indeterminato e determinato presenti all’interno dell’unità operativa. Dal computo sono esclusi gli apprendisti. Sono aggiunte invece nuove clausoleper le aziende con più di 20 dipendenti, alle quali è data la possibilità di attivare dei tirocini “extra” sulla base della percentuale di tirocinanti stabilizzati.
Un’altra importante novità riguarda l’indennità minima di partecipazione che la Regione Lazio fissa a 800 euro mensili, erogata per una partecipazione minima del 70% su base mensile.
Le ulteriori indicazioni relative alle modalità di attuazione e i primi indirizzi operativi di applicazione sono rispettivamente disponibili nella Delibera della Giunta Regionale n.533 del 9 agosto 2017 e nel Comunicato della Direzione Regionale del lavoro del 21 settembre 2017.