Bonus per misure di conciliazione

Il decreto firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze promuove la conciliazione tra vita privata e vita professionale e valorizza il ruolo della contrattazione aziendale per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici

Promuovere la conciliazione tra vita privata e vita professionale e valorizzare il ruolo della contrattazione aziendale per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

È questo l’obiettivo del decreto firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze che, in attuazione della misura sperimentale introdotta dal decreto legislativo n.80/2015, mette a disposizione circa 110 milioni di euro per il biennio 2017-2018.

Le risorse sono destinate ai datori di lavoro privati che, tra l’1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018, abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi di secondo livello, in cui siano estese o integrate misure di conciliazione vita-lavoro già previste in precedenti contratti collettivi aziendali oppure siano previsti interventi innovativi rispetti ai contratti collettivi nazionali di riferimento.

Il beneficio sarà riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo per un valore massimo del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali come dichiarata nell’anno precedente alla presentazione della domanda. Sarà l’Inps a stabilire la misura dello sgravio, in funzione del numero di lavoratori assunti e delle dichiarazioni contributive presentate dai datori di lavoro.

Nel testo del decreto sono definite le tre aree di intervento e le relative misure che danno accesso al beneficio. All’interno dell’area A – genitorialità, si includono l’estensione temporale del congedo di paternità, l’estensione del congedo parentale, la previsione di nidi d’infanzia, asili nido o spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali, percorsi formativi in modalità e-learning o coaching per favorire il rientro dal congedo di maternità, buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

L’area di intervento B) riguarda invece la flessibilità organizzativa e comprende iniziative in tema di lavoro agile, flessibilità oraria in entrata e in uscita, part-time, banca delle ore, cessione solidale dei permessi. L’ultima area, la C), interessa il welfare aziendale con misure come le convenzioni per l’erogazione di servizi time saving, le convenzioni con strutture per servizi di cura e i buoni per l’acquisto di servizi di cura.

All’interno dei contratti aziendali devono essere attivate due misure di conciliazione tra quelle menzionate nel decreto, di cui almeno una compresa nelle aree di intervento A) e B). Oltre a ciò, il contratto collettivo deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno precedente alla domanda.

La domanda per ottenere il bonus deve essere inoltrata all’Inps in via telematica e contenere alcune informazioni, tra le quali le date di sottoscrizione e di deposito del contratto aziendale.

Questi i termini per la presentazione della domanda: per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, c’è tempo fino al 15 novembre 2017, mentre per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, la scadenza è fissata al 15 settembre 2018.

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