Nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2020 è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. Rilancio. Numerose le misure a sostegno dei lavoratori
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2020 è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. Rilancio. Sono numerose le misure a sostegno dei lavoratori, a partire dalla possibilità offerta alle imprese di stipulare nel 2020 contratti di rete con causale di solidarietà,facendo ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità.
La nuova causale, inserita nel D.L. 10 febbraio 2009 n.5 che disciplina il contratto di rete, intende favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche, in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Obiettivi principali sono dunque: il mantenimento del posto di lavoro per il personale a rischio impiegato nelle imprese partecipanti alla rete; l’inserimento di persone che hanno perso la propria occupazione per chiusura di attività o per crisi di impresa; l’assunzione di figure professionali specializzate per supportare e rafforzare le attività produttive nella fase post-crisi.
I contratti a tempo determinato già in essere al 23 febbraio 2020, giornata a cui si riconduce l’inizio dell’emergenza in Italia, potranno essere rinnovati o prorogati fino al 30 agosto 2020, derogando all’obbligo di inserimento di causale in caso di rinnovo o al superamento della durata di 12 mesi.
Si prevede inoltre una proroga automatica dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e dei contratti di apprendistato, per una durata pari al periodo di sospensione delle attività.
Il divieto di licenziamento è esteso da 60 giorni a 5 mesi.
Sono sospese inoltre le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.
É possibile revocare le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo avviate tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, purché contestualmente il datore di lavoro faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.
In questo modo, il rapporto di lavoro sarà ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
L’articolo 80-bis del DL Rilancio interpreta poi un articolo del Jobs Act (D. Lgs. 81/2015) riferito alla somministrazione irregolare, escludendo il licenziamento tra gli atti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro compiuti dal soggetto impresa utilizzatrice, che ha utilizzato effettivamente la prestazione.
In tema di emersione di rapporti di lavoro, è prorogato al 15 agosto 2020 il termine per la presentazione delle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani ed extra-comunitari.
Per l’anno 2020 è finanziata un’indennità ai lavoratori frontalieri residenti in Italia in possesso di alcuni requisiti tra i quali: lo svolgimento della propria attività in Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, sia UE sia extra-UE (ma in questo ultimo caso devono essere presenti specifici accordi bilaterali); la titolarità di rapporti di collaborazione, lavoro subordinato o partita IVA; la cessazione involontaria del rapporto di lavoro frontaliero a partire dal 23 febbraio 2020; la mancanza di requisiti validi per usufruire delle misure di sostegno ai lavoratori previste dalla normativa emergenziale.
In tema di collocamento mirato poi, i giovani cresciuti in comunità, case famiglia e affido, cosiddetti “care leavers“, al compimento del diciottesimo anno di età, potranno fa parte delle quote di riserva ex art. 18 della Legge 68/1999.
I datori di lavoro tenuti ad avere alle loro dipendenze una percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette possono quindi ora assumere con le stesse modalità agevolate del collocamento mirato.
Con il Decreto Rilancio sono introdotte nuove disposizioni in tema di ammortizzatori sociali.
I datori di lavoro che fruiscano di quattordici settimane (9+5) di CIGO, assegno ordinario e CIGD per periodi intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, possono beneficiare di ulteriori 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, per un totale quindi di 18 settimane.
Per le aziende operanti nell’ambito del turismo, di fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle quattro settimane anche per periodi antecedenti all’1 settembre 2020, a condizione di aver già beneficiato delle 14 settimane concesse per il periodo precedente.
Le domande di accesso ai trattamenti in questione devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. Si ricorda che le domande riferite a sospensioni o riduzioni verificatesi nel periodo 23 febbraio-30 aprile 2020 andavano presentate entro il 15 luglio 2020.
Il trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) può essere concesso con causale emergenza COVID 19in deroga ai limiti di fruizione per un massimo di 90 giorni per un periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020.
Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non possono usufruire della NASpI, nel limite massimo di 12 mesi ed entro il 31 dicembre 2020, è concessa, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
Per quanto riguarda invece i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, NASPI e DISCoLL, le misure di condizionalità risultano sospese fino al 17 luglio 2020.A partire da questa data, sono ripresi pertanto gli obblighi connessi alla fruizione del beneficio. Ai beneficiari delle suddette misure di sostegno e ai percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, è data la possibilità per il 2020 di stipulare contratti a termine fino a un massimo di 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel settore agricolo,senza che ciò comporti la perdita o la riduzione dei benefici previsti.
È prorogato al 31 agosto 2020 il termine entro cui può essere fruito il congedo parentale straordinario di 30 giorni retribuito al 50% e riconosciuto a ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, con figli di età non superiore a 12 anni. I periodi di congedo dovranno essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori conviventi e potranno essere usufruiti in modalità sia giornaliera sia oraria.
Il diritto al lavoro agile è riconosciuto, fino alla cessazione dello stato di emergenza ai dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni e, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori più esposti al rischio di contagio.
Inoltre, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, organizzeranno il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi secondo criteri di flessibilità, prevendo il ricorso al lavoro agile per il 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte da remoto. Le norme che limitano la presenza del personale della PA nei luoghi di lavoro non avranno più effetto a partire dal 15 settembre 2020.
In tema di disabilità, i lavoratori che assistono un familiare disabile, per i mesi di maggio e giugno 2020, potranno usufruire di 12 giorni aggiuntivi complessivi di permessi retribuiti ex lege 104/92. Il decreto istituisce inoltre un fondo per garantire l’aumento dell’importo della pensione di invalidità a sostegno delle persone totalmente inabili al lavoro.
Le indennità per l’emergenza riconosciute ad alcune tipologie di lavoratori, come professionisti autonomi titolari di partita Iva, Co.co.co., lavoratori autonomi iscritti all’Ago, lavoratori dipendenti stagionali del turismo, operai agricoli, lavoratori dello spettacolo, professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
E proprio le indennità una tantum per l’emergenza sono estese dal DL Rilancio ai mesi di aprile e maggio e, per alcune categorie di lavoratori, l’importo viene incrementato. È il caso dei liberi professionisti titolari di partita Iva, purché il reddito del secondo bimestre 2020 sia inferiore del 33% rispetto a quello del secondo bimestre del 2019, e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui contributo per il mese di maggio è pari a 1000 euro, invece di 600 come per marzo e aprile.
Per il mese di aprile sono rinnovate anche le indennità per i lavoratori autonomi iscritti all’Ago e per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo, ai quali viene riconosciuto anche un bonus di 1000 euro per il mese di maggio in caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro tra l’1gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, purché non siano titolari di pensione, di un rapporto di lavoro dipendente o di NASPI. Le indennità riguardano anche lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano dovuto ridurre o sospendere l’attività o il rapporto di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica, lavoratori intermittenti, lavoratori privi di partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, come nel caso di titolari di contratti di lavoro autonomi occasionali, incaricati di vendite a domicilio titolari di partita Iva, lavoratori somministrati impiegati presso imprese del settore turismo, lavoratori domestici, lavoratori sportivi, professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Un’importante novità riguarda poi la formazione, con la costituzione del “Fondo Nuove Competenze” gestito dall’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro e finanziato grazie alle risorse del PON SPAO; tale fondo consentirà di realizzare interventi formativi all’interno delle imprese per lo sviluppo di nuove competenze del personale connesse al rilancio delle attività post-emergenza. A tal fine i contratti collettivi aziendali o territoriali potranno rimodulare e destinare parte dell’orario di lavoro alle nuove attività formative. Alla realizzazione degli interventi potranno concorrere anche altre risorse, tra queste i Fondi paritetici interprofessionali.
Tra le esigenze legate all’emergenza sanitaria, emerge anche quella di potenziare vecchie e nuove figure professionali ai fini del rafforzamento dell’attività di assistenza territoriale. Per garantire le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare si rende infatti necessario implementare gli interventi di assistenza domiciliare integrata a favore delle persone in condizione di maggior fragilità.
Le aziende e gli enti del SSN potranno attivare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per introdurre la figura dell’infermiere di famiglia o di comunità,in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. In seguito, a decorrere dall’1 gennaio 2021, per le stesse finalità sarà possibile procedere all’assunzione di personale infermieristico a tempo indeterminato.
All’interno delle Unità speciali di continuità assistenziale, incarichi di lavoro autonomo, inclusi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, potranno essere attribuiti a figure quali assistenti sociali e psicologi, regolarmente iscritti all’albo professionale.
Tramite il nuovo Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sarà possibile analizzare l’impatto dell’emergenza epidemiologica sul mercato del lavoro, verificare l’efficacia delle misure già messe in atto e programmare nuove strategie, soprattutto in tema di politiche attive e formazione.