Uno schema dei principali provvedimenti adottati dal Governo per la scuola e il lavoro in risposta alla crisi socio-economica da Coronavirus
- Scuola. Conclusione A.S. 19/20 e ordinato avvio A.S. 20/21
Tema | Riferimento normativo | Norma |
Validità A.S. 2019/2020 | Art. 121-ter, D.L. 18/2020 conv. con l. 27/2020 | L’anno scolastico è fatto salvo anche in deroga all’art. 74, D.Lgs. 297/1994. |
Validità A.F. 2019/2020 e risorse fondi europei | Art. 91, D.L. 34/2020 | L’anno formativo conserva la validità anche nel caso di mancata erogazione del monte ore previsto. L’attribuzione delle risorse relative ai fondi strutturali di investimento europei resta valida anche in caso di riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte. |
Ammissione alla classe successiva – deroghe | Art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 22/2020 | L’ammissione alla classe successiva può essere determinata in deroga: Alla frequenza dei ¾ del monte ore previsto; Alla necessità dell’acquisizione dei livelli di apprendimento richiesti, anche con valutazione inferiore a sei decimi. |
Ammissione alla classe successiva – modalità | Ordinanza n. 11, 16 maggio 2020 | L’ordinanza entra nel dettaglio dell’ammissione alla classe successiva, e specifica che: la valutazione degli alunni doveva avvenire sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza; la non ammissione era possibile nel caso in cui docenti del consiglio di classe non fossero in possesso di alcun elemento valutativo relativo allo studente, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico; per l’attribuzione del credito scolastico nel terzo o quarto anno della scuola secondaria di secondo grado, in caso di media inferiore a sei decimi, doveva essere attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’a.s. 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato. |
Recupero degli apprendimenti | Art. 1, c. 2, D.L. 22/2020 Ordinanza n. 11, 16 maggio 2020 | Il recupero degli apprendimenti deve avvenire a decorrere dal 1° settembre 2020 ex art. 1, c. 2, d.l. 22/2020. L’ordinanza 16 maggio 2020, n. 1 prevede nel dettaglio che: per gli studenti ammessi alla classe successiva (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado) in presenza, nell’a.s. 2019/2020, di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe (nel primo ciclo) e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale; i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti; le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’a.s. 2020/2021. Le stesse sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. |
Sedute degli organi collegiali | Art. 73, c. 2-bis, D.L. 18/2020 | Le sedute possono svolgersi in videoconferenza fino al 31 luglio 2020. |
Viaggi e iniziative di istruzione | Art. 2, comma 6, D.L. 22/2020 | I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospesi fino al termine dell’a.s. (dunque, fino al 31 agosto 2020). |
Valutazione finale scuola primaria | Art. 1, c. 2-bis, D.L. 22/2020 | Dall’a.s. 2020/2021, la valutazione finale degli alunni nella scuola primaria è espressa attraverso un “giudizio descrittivo” anziché in decimi. |
- Scuola. Risorse finanziarie
Tema | Riferimento normativo | Norma |
Incremento del fondo ex art. 1, c. 62, l. 107/2015 | Art. 120, D.L. 18/2020 DM 26 marzo 2020, n. 187 | Totale di 85 mln €, ripartiti con DM 187/2020, così suddivisi: 10 mln € per l’acquisto di piattaforme estrumentidigitali per la FAD 70 mln € per gli studenti meno abbienti per il comodato d’uso di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme 5 mln € per la formazione del personale scolastico Per le finalità di cui ai primi due punti sono stati stanziati 2 mln € in favore delle paritarie (comma 6-bis). Le risorse sono state distribuite sulla base dei criteri di riparto previsti dal DM 26 marzo 2020, n. 187. |
Piano nazionale per la scuola digitale | DM 28 marzo 2019, n. 279 | Le risorse in conto capitale per il 2019 e il 2020 destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, sono incrementate di € 2 mln, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 dall’art. 1, co. 62, secondo periodo, della L. 107/2015. |
Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Art. 235, D.L. 34/2020 | Al fine di contenere il rischio epidemiologico nelle scuole statali, in relazione all’avvio dell’a.s. 2020/2021 sono stati stanziati: 400 mln nel 2019 600 mln nel 2020 |
Fondi per interventi di edilizia scolastica leggera – PON SCUOLA | Avviso n. 13194 del 24 giugno 2020 | 330 mln € finalizzati allo svolgimento di lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche e all’ottenimento di forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. |
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche | Art. 231, D.L. 34/2020 | 331 mln € di incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ex art. 1, c. 601, l. 296/2006 per l’acquisto di: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni. |
Paritarie | Art. 233, D.L. 34/2020 | Comma 1: 15 mln € di incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione (art. 12, d.l. 65/2017) Comma 3: 65 mln € per i servizi educativi e le istituzioni scolastiche non statali ex art. 2, d.lgs. 65/2017 Comma 4: 70 mln € per le scuole primarie e secondarie paritarie |
Sistema informativo integrato | Art. 234, d.l. 34/2020 | 10 mln € Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, |
Risorse per acquisto di PC e tablet – I ciclo | Avviso emanato con nota prot. 4878 del 17 aprile 2020 | 80 mln € a valere sul PON scuola. Ogni candidatura ha potuto ottenere massimo € 13.000. Sono stati assegnati € 63.679.174,05. I residui saranno utilizzati per scuole del secondo ciclo e CPIA con avvisi specifici. |
Spese per la pulizia straordinaria | Art. 77, D.L. 18/2020 DM 26 marzo 2020, n. 186 | 43,5 mln € ripartiti dal DM 26 marzo 2020, n. 186 sulla base del numero degli alunni frequentanti e della consistenza numerica del personale scolastico. Il DM ha destinato tali risorse anche alle paritarie, ha previsto dei criteri per la suddivisione delle risorse ed ha garantito una soglia minima di finanziamento pari a € 500. |
Fondi per lo svolgimento degli esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 | Art. 231, c. 6, D.L. 34/2020 | 39,23 mln € per scuole statali e paritarie secondo le istruzioni operative ex Nota prot. 1033 del 29 maggio 2020 |
Informatizzazione graduatorie provinciali per le supplenze | Art. 2, c. 4, 4-bis, 4.ter, D.L. 22/2020 | È stato prevista l’informatizzazione delle procedure per l’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo. |
Edilizia scolastica – fondo per le emergenze | Art. 232, c. 8, D.L. 34/2020 | Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il Fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020. |
Acquisto connettività da parte dei docenti | Art. 2, c. 3, D.L. 22/2020 | i docenti possono utilizzare le risorse della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente anche per acquistare i servizi di connettività. |
- Scuola. Risorse umane
Tema | Riferimento normativo | Norma |
Assistenti tecnici per la FAD | Art. 120, c. 4-7, D.L. 18/2020 DM 26 marzo 2020, n. 187 | Le scuole statali possono sottoscrivere per l’a.s. 2019/2020 contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità delle piattaforme di didattica a distanza. Il DM 26 marzo 2020, n. 187 ha previsto che le risorse venissero attribuite all’USR ai fini dell’individuazione delle scuole polo. |
Continuità occupazionale dei docenti e strumentazione FAD | Art. 121, D.L. 18/2020 | Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle scuole statali le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulano contratti a tempo determinato con personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza. |
Strumentazione FAD | Nota 392 del 18 marzo 2020 | L’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA deve essere subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso“. |
Verifica dirigenti tecnici | Art. 2, c. 5, D.L. 22/2020 | Le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici previste nel caso di reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo (art. 1, co. 119, L. 107/2015), qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, dovevano essere sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione. |
Immissione al ruolo | Art. 2, c. 1, D.L. 22/2020 | Un DM del Ministero dell’Istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della PA dovrà provvedere: ad adattare e modificare le procedure e i tempi di immissione in ruolo, da concludere comunque entro il 20 settembre 2020, nonché le procedure e i tempi relativi a utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine del 31 agosto previsto per la conclusione delle stesse. Rimane comunque fermo il vincolo di permanenza quinquennale sulla sede (art. 2, co. 1, alinea e lett. b)); a prevedere, con riferimento alle scuole italiane all’estero, che, qualora alcune graduatorie di personale docente e ATA adottate dall’allora MIUR a seguito della competenza attribuitagli dall’art. 19 del d.lgs. 64/2017 (D.D. 1084 del 15 luglio 2019 e successive modificazioni) risultino esaurite (sia a causa delle nomine effettuate per l’a.s. 2019-20, sia per successive rinunce ed esclusioni) si fa ricorso (invece di bandire nuove selezioni) alle corrispondenti graduatorie delle prove di accertamento linguistico a suo tempo adottate dal MAECI (D.D. 4055 del 9 agosto 2013, e D.D. 4944 del 25 novembre 2013, e successive modificazioni), anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, per assegnazioni temporanee per un anno scolastico. In tal caso, le ordinanze sono adottate anche di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 2, co. 1, alinea e lett. c), e co. 2). |
Nuove assunzioni | Art. 230, c. 1, D.L. 34/2020 | il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, co. 1-16 e 19) ha soppresso, per i concorsi ordinari per la scuola secondaria, le disposizioni transitorie introdotte dalla L. di bilancio 2019 che prevedevano la possibilità per i soggetti che avevano svolto almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente, di partecipare ai concorsi con una riserva di posti a loro destinata e ha previsto l’indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24.000 docenti – poi elevati, senza modifica testuale, a 32.000 dal D.L. 34/2020 (art. 230, co. 1) – nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto, fra gli a.s. 2008-2009 e 2019-2020, almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario. |
Nuove assunzioni | Art. 230, c. 2, d.l. 34/2020 D.D. 649/2020 | Con D.D. 499 del 21 aprile 2020 è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per complessivi 25.000 posti che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021- 2021/2022. 33.000 e ha introdotto la previsione – parallela a quella relativa alla procedura straordinaria – in base alla quale le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura, anche successivamente all’a.s. 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i 33.000 vincitori. In attuazione di tale previsione, è intervenuto il D.D. 649 del 3 giugno 2020 che, a seguito dell’incremento di 8.000 posti, ha sostituito gli allegati 1 e 2 del D.D. 499/2020. |
Tavolo in materia di percorsi abilitanti | Art. 2-bis, D.L. 22/2020 | ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell’istruzione di un Tavolo di confronto in materia di percorsi abilitanti. |
Snellimento del processo di selezione | Art. 2, c. 08, D.L. 22/2020 | A decorrere dal V ciclo dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare). |
Formazione per la sicurezza | Art. 2, c. 2-bis, D.L. 22/2020 | per l’a.s. 2020/2021, all’interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un’ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus COVID-19. |
Modalità di lavoro | Art. 2, c. 3 e 3-ter, D.L. 22/2020 | Il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 2, co. 3 e 3-ter) – ha previsto che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza da COVID-19, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza potendo anche disporre, per l’acquisto di servizi di connettività, delle risorse della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Ha, altresì, previsto che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici, nonché del personale scolastico, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile. Infine, ha disposto che, fino al 31 luglio 2020, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi a distanza dal personale del comparto “Istruzione e Ricerca” sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo. |
- Edilizia scolastica
Tema | Riferimento normativo | Norma |
Variazioni di intervento | Art. 232, c. 1, D.L. 34/2020 | Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, compresa l’assegnazione delle eventuali economie, sono disposte – qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni – con decreto del Ministro dell’istruzione, e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze |
Anticipazione su procedure di mutuo | Art. 232, c. 2, D.L. 34/2020 | È ammessa l’anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’art. 10, d.l. 104/2013 nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 |
Velocizzazione procedure – pareri | Art. 232, cc. 5-7, D.L. 34/2020 | Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase di sospensione delle attività didattiche a seguito dell’emergenza da COVID-19, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro 10 giorni dalla richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei 3 giorni successivi una conferenza di servizi che si conclude entro 7 giorni. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. Ha altresì disposto che tali previsioni si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali. |
Velocizzazione procedure – pagamenti stati di avanzamento | Art. 232, c. 4, D.L. 34/2020 | gli enti locali sono autorizzati, per tutta la durata dell’emergenza, a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto |
Velocizzazione procedure – commissari straordinari | Art. 7-ter, d.l. 22/2020 | Fino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell’art. 4, co. 2 e 3, del D.L. 32/2019. |
Apertura sistemi informativi | Comunicato stampa 28 aprile 2020 | il Ministero dell’istruzione, al fine di garantire continuità nell’erogazione delle risorse e fornire sostegno e liquidità a enti locali e imprese, ha deciso di mantenere sempre aperti gli applicativi informativi per la rendicontazione e per i pagamenti degli interventi di edilizia scolastica. |
- Lavoro
Tema | Riferimento normativo | Norma |
Lavoro agile – privati | Art. 90, D.L. 34/2020 | Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. |
Lavoro agile – pubblico | Art. 90, D.L. 34/2020 | Per i datori di lavoro pubblici, durante il periodo di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). |
Blocco dei licenziamenti | Art. 80, D.L. 34/2020 | Il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto 2020. |
Cassa integrazione | Artt. 68, 69, 70, D.L. 34/2020 | la fruizione delle diciotto settimane avvenga con riferimento a due momenti temporalmente distinti: le prime quattordici per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e le ulteriori quattro per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (o anche per periodi precedenti il 1° settembre per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche). |
Cassa integrazione | Art. 1, D.L. 52/2020 | I datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle prime quattordici settimane possono usufruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. |