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La quarantena per Covid non è più malattia

Per insufficienza di risorse, la quarantena non sarà riconosciuta dall’Inps come malattia (né tantomeno retribuita in quanto tale). Nel messaggio n. 1667/2021 del 6 agosto, l’Inps ha ricordato “che il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso”. In altre parole, la quarantena per Covid era malattia nel 2020, non lo è più nel 2021.

Cosa è cambiato? Le norme. Il messaggio 1667 illustra le novità normative introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (il cd. decreto Sostegni) successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e gli indirizzi operativi forniti dai Ministeri vigilanti in merito alle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Ricostruiamo i fatti. Come ha funzionato la quarantena nel 2020? Secondo il decreto Cura Italia, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare da parte dei lavoratori del settore privato, è stato equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Ma esisteva un limite alla spesa massima. E cosi, spiega l’Inps, “Per quanto attiene alla tutela della quarantena, di cui al comma 1 del citato articolo 26, l’Istituto ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. A seguito di ciò, le Strutture territoriali dell’Istituto hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesiper carenza del provvedimento suindicato”.

In soldoni, “considerato l’obbligo per l’Istituto, come più volte rappresentato, di non superare lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro) e di eseguire un costante monitoraggio degli oneri, si procederà al riconoscimento, per l’anno 2020, delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa richiamati”.

E come funzionerà per i lavoratori fragili? “Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020); per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021. Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Tecnicamente “in aderenza al dettato normativo, la valorizzazione dei periodi nell’estratto conto dell’assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l’anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”), mentre, per l’anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”).

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