Tra le forme contrattuali incentivabili le circolari includono le assunzioni a tempo indeterminato, i rapporti di apprendistato professionalizzante e di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro
Sono state pubblicate dall’INPS le circolari numero 48 e 49 del 2018, disciplinate dai decreti direttoriali dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e relative all’Incentivo Occupazione NEET e all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno.
Il primo intervento agevolativo riguarda quei giovani tra i 16 e i 29 anni che non sono coinvolti in alcun programma formativo o professionale (Not in Education, Employment or Training) e si rivolge a tutti quei datori di lavoro privati, non necessariamente imprenditori, che assumono giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani.
Il secondo favorisce le assunzioni con contratto a tempo indeterminato in quelle regioni definite “meno sviluppate” come la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia o in quelle considerate “in transizione” come l’Abruzzo, il Molise e la Sardegna.
Entrambi gli incentivi possono essere riconosciuti per le assunzioni effettuate durante tutto il corso del 2018, come espressamente previsto dai decreti direttoriali dell’ANPAL.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanze, con particolare eccezione per quelle che riguardano le assunzioni avvenute tra il 1° gennaio 2018 e la data in cui sarà rilasciato il modulo telematico e quelle pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della stessa modulistica on line. In questi casi verrà considerato l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Tra le forme contrattuali incentivabili, sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che parziale, le circolari includono le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – oltre ai rapporti di apprendistato professionalizzante e di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Fra le ipotesi che escludono il beneficio, invece, compaiono le assunzioni con contratto domestico o intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.
Gli importi possono arrivare fino a 8.060 euro in un anno, somma massima che comprende la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e al tempo stesso esclude i premi dei contributi dovuti all’INAIL. Per quanto riguarda il bonus per i rapporti di apprendistato professionalizzante, invece, le circolari precisano che l’importo deve essere proporzionalmente ridotto nei casi in cui il periodo formativo non superi i 12 mesi. Si dimezza, ad esempio, se la formazione dura 6 mesi.
I relativi decreti direttoriali dell’ANPAL avevano già formulato le procedure di ammissione per entrambi gli incentivi. I datori di lavoro hanno l’obbligo di presentare all’INPS una domanda preliminare che sarà poi esaminata dall’Istituto per calcolare l’importo dell’incentivo spettante e verificare la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto. Solo al termine di queste fasi l’INPS comunica ai datori di lavoro la prenotazione dell’importo richiesto per le nuove assunzioni.
Tutte le altre condizioni indicate dalle circolari si riferiscono ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione.