Entrato in vigore il “Decreto Agosto”: le novità sul lavoro

Le principali misure del Governo in tema di cassa integrazione, sgravi contributivi, indennità di disoccupazione, bonus, contratti a termine e licenziamenti

Le principali misure del Governo in tema di cassa integrazione, sgravi contributivi, indennità di disoccupazione, bonus, contratti a termine e licenziamenti

È entrato in vigore il 15 agosto il nuovo Decreto-legge 104/2020 con le misure economiche per favorire la ripresa dell’economia a seguito della crisi post-epidemia.

Il Decreto Agosto stanzia 25 miliardi di aiuti, con interventi che in parte confermano e rafforzano quelli già stabiliti nei precedenti provvedimenti a sostegno di lavoratori, imprese, famiglie, scuola e altri settori di interesse strategico, come il turismo e la cultura, enti locali.

Per quanto riguarda il lavoro, si concede l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario per altre 9 settimane, per un totale di 18 settimane complessive da fruire nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano richiesta dovranno aver sospeso o ridotto nel 2020 l’attività per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inviate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Mentre, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Stesse modalità valgono per la presentazione delle domande di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), concessa per un massimo di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno sospeso l’attività a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro per via dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio (“ex-zone rosse“), entro il 15 ottobre 2020, possono presentare all’Inps domanda dei trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID 19 -Obbligo permanenza domiciliare”, fino a un massimo di 4 settimane.

Anche i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con una retribuzione lorda inferiore a 50.000 euro nella stagione 2019/20, possono accedere al trattamento di integrazione salariale per 9 o 13 settimane, a seconda della Regione dove ha sede l’associazione sportiva richiedente.

Per i Fondi bilaterali che erogano l’assegno ordinario sono previste risorse aggiuntive, nel limite massimo di 1.600 milioni per l’anno 2020.

Una novità riguarda invece la possibilità per i datori di usufruire di un esonero dai contributi previdenziali per un massimo di 4 mesi, qualora non richiedano l’estensione del trattamento di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno.

Lo stesso incentivo spetta alle aziende che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione, per un massimo di sei mesi dall’assunzione.

Si prevede poi una decontribuzione per un periodo di tre mesi, nel caso di assunzione a tempo determinato o contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari.

Uno sgravio contributivo del 30% è concesso alle aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia quest’ultima agevolazione per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2020, in previsione che appositi interventi estendano la misura al periodo 2021-2029.

In tema di indennità di disoccupazione, è prolungata di 2 mesi la scadenza di Naspi e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra l’1 maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale o dell’esonero dai contributi previdenziali per mancata richiesta di trattamento, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.

Per quanto riguarda i contratti a termine, sarà possibile rinnovarli o prorogarli per una sola volta, per 12 mesi senza l’obbligo di indicare la causale, fermo restando la durata complessiva massima di 24 mesi.

Sono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti. I bonus sono destinati a lavoratori stagionali del settore turismo, terme e spettacolo, ai lavoratori marittimi e agli stagionali sportivi danneggiati dall’emergenza. Sono incluse anche altre categorie di lavoratori in possesso di determinati requisiti, come gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, i dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. Il decreto si occupa anche delle modalità per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private di usufruire del bonus finanziato dal Fondo per il reddito di ultima istanza.


Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del “Fondo nuove competenze” introdotto dal “Decreto rilancio”, per la formazione dei lavoratori e per la realizzazione di percorsi di ricollocazione.

Entro 60 giorni, il decreto dovrà essere convertito in legge secondo il consueto iter parlamentare

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